Il divorzio in Italia è regolato dalla Legge 898/1970, che lo ha introdotto,
successivamente modificata dalla Legge n. 74/1987.
Nella legge italiana il divorzio è chiamato scioglimento del matrimonio e, nel caso di matrimonio religioso (concordatario), cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Una particolarità del sistema giuridico italiano è che, salvo rare eccezioni - il caso ad es. di matrimonio non consumato - il divorzio non può essere ottenuto direttamente con il relativo procedimento giudiziario, ma deve di solito essere preceduto da un periodo di
separazione coniugale (un anno in caso di separazione giudiziale, sei mesi in caso di separazione consensuale), oggetto di una precedente procedura, dimodoché il procedimento diventa doppio a distanza di qualche mese o anno. Al procedimento la legge ha voluto attribuire una particolare solennità, atteso che l’udienza di comparizione dei coniugi deve tenersi davanti al presidente del Tribunale.
Dal 2014, per il divorzio, come anche per la separazione, su domanda congiunta non è più necessario rivolgersi al tribunale. Sarà possibile intraprendere la procedura di negoziazione assistita da almeno due avvocati, uno per ogni coniuge, per stabilire le condizioni del divorzio l’atto redatto va presentato alla Procura della Repubblica Affari
civili competente, per ottenere in pochi giorni il nulla osta oppure l’autorizzazione (quest’ultima in presenza di figli minori, figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave ai sensi dell’art. 3 comma 3, della legge 5.02.1992 n. 104, ovvero economicamente non autosufficienti) alla trascrizione i coniugi possono optare per la procedura avanti all’Ufficiale dello Stato civile del Comune di residenza.